Terminologia – Decreto Legislativo 68/2020, etichettatura UE, altre norme e standard
L’uso del termine “pelle” è storicamente abusato da parte dei produttori di materiali alternativi alla pelle, storicamente di origine esclusivamente sintetica, ma negli ultimi anni anche da parte dei fabbricanti di materiali sintetici misti a fibre naturali (c.d. “plant based”, anche se di fibre vegetali al momento se ne riscontrano poche.
Il motivo dell’utilizzo di tale terminologia non corretta è quello di comunicare alla clientela che tali materiali presentano quelle caratteristiche qualitative, prestazionali e sensoriali che i consumatori da sempre associano alla (vera) pelle. In altri termini, si tratta del tentativo di nobilitare agli occhi dei consumatori materiali dalle caratteristiche diverse da quelle della pelle.
Per contrastare il crescente uso improprio dei termini, tutelare il mercato ed evitare messaggi ingannevoli al consumatore finale, si è reso necessario promuovere negli anni un’azione legislativa volta alla tutela della trasparenza e dell’autenticità dei materiali. La prima normativa nazionale a riguardo, la Legge n. 1112 del 1966, rispondeva proprio all’esigenza di aumentare il livello di chiarezza, nei confronti dei consumatori, sulla terminologia dei materiali, ma nel corso del tempo si è rivelata sostanzialmente inefficace verso l’obiettivo prefissato, soprattutto a causa della mancanza di definizione del sistema di controllo e del quadro sanzionatorio. Risultava essenziale rivedere la norma ed aggiornarla all’attuale contesto moderno di tutela del mercato e dei suoi operatori e fruitori.
In conformità a tale decreto, nessun materiale che non sia vera pelle/vero cuoio, ovvero non origini da una spoglia animale e non abbia della stessa l’inalterata struttura fibrosa, può essere definito o etichettato “pelle”. L’uso dei termini non rispondenti alle definizioni è vietato e sanzionabile, anche in combinazione con suffissi o prefissi, in lingue diverse dall’italiano e in ogni tipo di comunicazione, anche via web, per contrastare le scorrettezze nel commercio on line e nella pubblicità. Contestualmente, è previsto un obbligo di etichettatura o contrassegno per gli operatori economici che utilizzano i termini per descrivere e promuovere i manufatti destinati alla vendita, al fine di informare i consumatori sulla loro composizione.
La Direttiva UE 94/11 riguarda tutte le calzature destinate all’uso quotidiano e prevede che sia apposta un’etichetta contenente le informazioni sui materiali che costituiscono la calzatura nelle sue parti così definite e indicate:
Tomaia: superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna
Rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede interni alla scarpa
Suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura
Le informazioni relative ai materiali sono espresse tramite i seguenti simboli:
e devono figurare sull’etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura.
Il materiale deve costituire almeno l’ 80 % della parte della calzatura indicata.
Se nessun materiale raggiunge tale limite, l’etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.
In numerosi altri paesi del mondo, sono state promulgate leggi e normative in merito alla corretta terminologia da usare nella descrizione del materiale “pelle” e dei relativi materiali succedanei. Tra questi ricordiamo: Francia, Spagna, Portogallo, Brasile, Germania, USA.. Sul sito dell’International Council of Tanners (di cui UNIC è tra i principali membri) è possibile consultare nel dettaglio tutte queste disposizioni normative, oltre a informazioni generali relative a etichettature e marchi a livello internazionali.
Terminologia nelle Norme UNI/CEN/ISO
Al fine di uniformare le definizioni e le terminologie riferite al cuoio UNIC, che fa parte delle commissioni di standardizzazione UNI/CT 013 (italiana), CEN/CT 289 (europea) e ISO/CT 120 (internazionale), ha partecipato alla stesura di diverse norme sull’argomento.
Tra le principali vi sono:
UNI EN 15987 “Cuoio - Terminologia - Definizioni chiave per il commercio del cuoio”
EN 15987 “Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade”
ISO 15115 “Leather Vocabulary”
che specificano i termini chiave e le definizioni utilizzate nel commercio del cuoio.
Sono state inoltre redatte norme riguardanti le etichettature degli articoli in cui la pelle è presente:
EN 17651 “Leather goods labelling” che specifica i requisiti per la descrizione, etichettatura e marcatura di articoli in cuoio
EN 16483 “Leather - Labelling of leather trims in textile products” che specifica come indicare la presenza del cuoio nelle etichette e nelle marcature delle parti non tessili di un prodotto tessile in cui il cuoio è utilizzato come parte, componente, ornamento o finitura
Le norme per la terminologia non si sono limitate solo gli articoli finiti o pelli conciate ma sono state prese in considerazione anche le pelli grezze:
EN 16055 “Leather - Raw bovine hides and skins” che stabilisce termini, definizioni e regole per la presentazione di pelli bovine grezze destinate all'industria del cuoio
Marchi Vero Cuoio, Vera Pelle, Ecopelle, Pelle Ecologica
A ulteriore garanzia del consumatore vi sono i marchi “Vera Pelle” e “Vero Cuoio”, registrati da UNIC nel 1977 come marchi collettivi a livello nazionale, e l’anno dopo a livello internazionale. In Italia sono stati convertiti in marchi di certificazione sulla base del D.Lgs. n. 15/2019 (attuazione della direttiva (UE) 2015/2436). Oltre ad attestare l’autenticità del materiale ai sensi del D.Lgs. n.68/2020, garantiscono la sicurezza dei prodotti forniti e il rispetto di performance tecniche.
Per il valore aggiunto che conferiscono ai manufatti, essi sono oggetto di contraffazione al pari di quanto avviene per i più noti brand della moda. Per tale motivo UNIC dal 2007 proroga, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’istanza di sorveglianza doganale. Trattasi di uno strumento preventivo di lotta alla contraffazione: impedisce l’immissione sul mercato nazionale di manufatti illegittimamente marcati, idonei ad indurre il consumatore a credere trattarsi di articoli di qualità e italiani. L’Associazione viene interpellata dalle dogane italiane per confermare la sospetta contraffazione.
Numerose anche le richieste da parte della Guardia di Finanza, che agisce in maniera autonoma, interessata non solo alla contraffazione, ma anche alla determinazione dell’esatta composizione del prodotto ed alla eventuale presenza di sostanze pericolose.
A seguito dei blocchi doganali ed agli autonomi sequestri della Guardia di Finanza di merce illegittimamente marcata “Vero Cuoio”/“Vera Pelle”, si sono instaurati, in tutta Italia, più di cinquanta procedimenti penali. In oltre il 60% di tali procedimenti UNIC, in quanto parte lesa, ha prestato funzioni testimoniali e consulenziali.
UNIC ha attivato, dal 2011, anche in Germania l’istanza di sorveglianza doganale per la tutela dei marchi internazionali “Vero Cuoio”/”Vera Pelle”. Ad oggi l’Associazione ha ricevuto più di cento segnalazioni doganali, prevalentemente per l’uso illegittimo del marchio “Vero Cuoio”, apposto su suole di calzature provenienti, quasi esclusivamente, dalla Cina.
Pelli Ecologiche. La certificazione di prodotto dei cuoi a ridotto impatto ambientale (“ecopelli” o “pelli ecologiche”) rilasciata da ICEC – Istituto di certificazione della qualità per l’industria conciaria si basa sulla norma UNI 11427 per “pelli e cuoi a ridotto impatto ambientale“. Vengono uniformati a livello nazionale i criteri ambientali e le caratteristiche funzionali di prodotto che caratterizzano i cuoi ecologici. La norma stabilisce dei requisiti minimi da rispettare per ottenere tramite la certificazione il logo Ecopelle, applicabile poi anche ai manufatti tramite etichette numerate.
Marchio collettivo registrato a livello europeo da UNIC, anch’essa attestante la conformità alla norma UNI 11427 per “pelli e cuoi a ridotto impatto ambientale”.